Articolazione degli uffici Norma di riferimento
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
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Ultima modifica: 29/03/2016 14:26:54
